Per poter ottenere dati desunti da atti pregressi e cioè archiviati, è necessario presentare domanda scritta e motivata; naturalmente non sarà sufficiente una motivazione qualsiasi, ma è indispensabile che si tratti di una motivazione "giuridicamente tutelata" così come prevede l'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90 in materia di diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.
Questo significa che la richiesta di accesso agli atti anagrafici (ricerca storica) finalizzata, genericamente, alla ricostruzione dell'albero genealogico deve essere respinta per mancanza di motivazione giuridicamente tutelata!
Se, al contrario, la ricostruzione dell'albero genealogico è finalizzata ad ottenere il riconoscimento di un diritto, di un beneficio di legge, a sostenere proprie ragioni in giudizio, ecc. allora la motivazione sussiste e la domanda può essere accolta (occorre verificare e decidere di volta in volta).
Note
L'ufficiale d'anagrafe può legittimamente rifiutare di effettuare ricerche non legate a nominativi o dati precisi forniti dal richiedente;
Esempio: il cittadino non può pretendere che l'ufficiale d'anagrafe cerchi gli eredi di una persona o segua la linea retta o collaterale alla ricerca dell'ascendenza o della discendenza. Questo non è affatto compito dell'ufficiale d'anagrafe perché non gli compete e non potrebbe mai certificare con certezza. Al contrario, l'ufficiale d'anagrafe, se la richiesta risulterà legittima, dovrà limitarsi a cercare lo stato di famiglia e/o le schede individuali della persona o delle persone indicate chiaramente dal richiedente e certificarne i dati desunti dagli stessi o, al massimo, da quelli collegati in sede di archiviazione. Inoltre, l'unica modalità legittima con cui si possono fornire tali dati è quella del certificato o dell'attestato. Caso mai sarà poi il cittadino, tramite i dati riportati sul o sui certificati storici, ad effettuare i collegamenti parentali al fine di ricostruire la sua ascendenza.