A norma della L.R. Veneto n. 18/2010, la cremazione consiste nella  pratica funeraria che trasforma il cadavere in ceneri. L’autorizzazione  alla cremazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune  di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi  familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, non  necessario per la cremazione di resti mortali.
 La manifestazione di volontà relativa alla cremazione e alla  dispersione delle ceneri avviene tramite disposizione testamentaria o  iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni  riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della  cremazione dei cadaveri dei propri associati. In mancanza di  un’espressione di volontà del defunto, si considera la volontà del  coniuge o, in difetto, del parente più prossimo. In caso di concorrenza  di più parenti dello stesso grado, si considera la volontà della  maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale di stato civile  del comune di decesso o di residenza. L’Ufficiale di Stato Civile al  quale è stata manifestata la volontà redige il relativo processo  verbale.L’Ufficiale di Stato Civile, previo assenso dei congiunti più  prossimi, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla  pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di uno specifico avviso,  autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle  salme tumulate da almeno venti anni. 
Il procedimento relativo all’autorizzazione alla cremazione può  iniziare con un’istanza di esumazione/estumulazione e successiva  cremazione e si conclude con un’unica autorizzazione  all’esumazione/estumulazione e cremazione.