A norma della L.R. Veneto n. 18/2010, la cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere in ceneri. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, non necessario per la cremazione di resti mortali.
La manifestazione di volontà relativa alla cremazione e alla dispersione delle ceneri avviene tramite disposizione testamentaria o iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. In mancanza di un’espressione di volontà del defunto, si considera la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, si considera la volontà della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza. L’Ufficiale di Stato Civile al quale è stata manifestata la volontà redige il relativo processo verbale.L’Ufficiale di Stato Civile, previo assenso dei congiunti più prossimi, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.
Il procedimento relativo all’autorizzazione alla cremazione può iniziare con un’istanza di esumazione/estumulazione e successiva cremazione e si conclude con un’unica autorizzazione all’esumazione/estumulazione e cremazione.